1. I comuni, nell'ambito dei servizi di anagrafe civile, istituiscono registri, distinti per ciascuna confessione religiosa, delle persone fisiche residenti nel proprio territorio, legalmente appartenenti alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, si considerano legalmente appartenenti:
a) alla Chiesa cattolica, i cittadini che hanno ricevuto il battesimo e che risultano iscritti nei registri di cui al comma 1;
b) alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, i cittadini che vi hanno aderito secondo il rito proprio di ciascuna di esse e che risultino iscritti nei registri di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al comma 1, le organizzazioni religiose interessate comunicano ai comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, l'elenco dei soggetti di cui al comma 2.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, e comunque ogni anno entro il mese di settembre, i comuni, con comunicazione personale e riservata, avvisano i cittadini residenti nel loro territorio della comunicazione ricevuta ai sensi del comma 3, fornendo loro le informazioni relative alle finalità, al funzionamento